Legge di stabilità 2014 e anatocismo bancario

Che cosa cambia con la legge di stabilità 2014? Quali le nuove norme sull'anatocismo bancario? La nuova legge di stabilità, del 27 dicembre 2013, ed entrata in vigore solo il primo gennaio del 2014 (comma 629), modifica le norme sull'anatocismo bancario. Scopriamo cosa cambia analizzando in primis i provvedimenti precedenti.

Già nel 2004 vi era stata una sentenza della Cassazione che sanciva la nullità dell'anatocismo trimestrale. Seguita poi nel 2010 da una dichiarazione di nullità dell'anatocismo annuale in favore della banca, mentre resta legittimo quello annuale in favore del cliente. Negli ultimi tempi, forse stanchi di questi continui scontri con la Magistratura, che con questi provvedimenti è andata a tutelare gli interessi dei clienti e dei piccoli risparmiatori, si è deciso di modificare la materia giuridica che riguarda l'anatocismo bancario. Analizziamo quindi la legge di stabilità 2014.

I criteri per la produzione di interessi su interessi

Dal primo gennaio del 2014 il vecchio Testo unico bancario (all’art. 120, comma 2) che sanciva le modalità e i criteri per la produzione di interessi su interessi che vengono a maturarsi nelle diverse operazioni bancarie, viene sostituito prevedendo che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia di chi è in credito, sia di chi è in debito. Inoltre gli interessi che vengono periodicamente “capitalizzati” non possono elaborare ulteriori interessi.

Ora resta da capire come il CICR, formato com'è noto da vari membri del Governo, faccia applicare questa norma. Poiché ci sono precedenti in cui una norma è stata accolta favorevolmente, ma poi non applicata da Bankitalia.

Gli obiettivi della nuova Legge di Stabilità

Obiettivo della nuova legge è porre un freno agli interessi che producono nuovi interessi una volta che gli stessi vengono“capitalizzati”. Dai punti espressi dall'articolo 120 comma 2 si intende come nelle operazioni in conto corrente deve essere garantita l'equivalenza di calcolo nell'elaborazione degli interessi. A differenza del vecchio articolo non c'è più la dicitura “elaborazione di interessi su interessi”. Infatti non si parla più di interessi “economizzati” o “capitalizzati”, bensì di ciclicità nella liquidazione degli interessi.

La novità della norma quindi è la garanzia della coincidenza temporale ciclica della liquidazione degli interessi di qualsiasi operazione bancaria, ma questa liquidazione di interessi esula dalla capitalizzazione. I punti dell'articolo 120, comma 2, inoltre eliminano l'anatocismo degli interessi “capitalizzati”. Si creerà quindi una sorta di “monte interessi”. Aspettiamo di vedere come il CICR farà applicare la norma e se le banche aggiungeranno altra confusione a questi provvedimenti ballerini.

One Response to Legge di stabilità 2014 e anatocismo bancario

  1. giuseppe says:

    è dal 2001 che sono in causa con la banca e nonostante i conteggi fatti dal CTU nominato dal giudice di pace a tutto oggi non mi è stata restituita la somma .Il processo viene rimandato di anno in anno ,queste sono le leggi italiane, se devi dare alla banca ti fanno il pignoramento ,quando devono restituire non c’è nessuno che ci tutela-VIVA LE LEGGI ITALIANE!

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