Entro il 31 gennaio 2015 dovrà essere versato il conguaglio sui contributi dovuti al CNDCEC, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. L’informativa che lo ricorda è quella n. 34/2014 del 9 dicembre indirizzata ai presidenti dei consigli degli ordini, la quale definisce i criteri per determinare l’importo del conguaglio dovuto per l’anno 2014.

I Criteri del Conguaglio dei Contribuiti dei Commercialisti 2014

Il CNDCEC rende noto che:

- Il contributo annuale a carico di ciascun commercialista iscritto, se riscosso dall'Ordine territoriale, deve essere versato al Consiglio Nazionale anche in caso di cancellazione o sospensione del commercialista o dell’esperto contabile nel corso dell’anno.

- Gli iscritti che richiedono la cancellazione nel corso dell’anno sono comunque tenuti a versare il contributo annuale al Consiglio Nazionale.

- Nel caso il commercialista iscritto si trasferisca, la quota è dovuta dall'Ordine territoriale che l'ha effettivamente riscossa.

- Nel caso di passaggio dei commercialisti dall’Albo all’Elenco e viceversa all’interno dello stesso Ordine, ciò non incide ai fini del calcolo complessivo dei contributi.

- Per quanto riguarda le quote non riscosse dall'Ordine e dovute dai commercialisti iscritti morosi per i quali l'Ordine dimostri di aver provveduto alla sospensione entro il 31 dicembre dell'anno di competenza, il procedimento disciplinare per l'irrogazione del provvedimento di sospensione per morosità, non sono versate al CNDCEC.

- L’attuazione del provvedimento disciplinare non fa venire meno i doveri di riscossione dei contributi da parte dell'Ordine territoriale e del suo conseguente versamento al Consiglio Nazionale.

L’Informativa n. 34/2014 precisa che il conguaglio dei commercialisti per l’anno 2014 sarà dato dalla differenza tra il contributo determinato in base ai criteri sopra elencati e quello calcolato sulla base degli iscritti al 31 dicembre 2013. L’importo del conguaglio dei contributi dovrà essere versato entro e non oltre il 31 gennaio 2015.

Resteranno da corrispondere gli importi riguardanti la gestione degli iscritti sospesi a causa della morosità e per i quali è stato avviato il procedimento disciplinare. Tali contributi dovranno essere versati tramite bonifico bancario intestato al CNDCEC presso la Banca Carige Italia.

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