Rientro di capitali detenuti all'estero: ecco le novità principali
L'ARTICOLO 1 - L’articolo 1 della legge 1642 introduce specifiche norme per la collaborazione volontaria di coloro che hanno capitali all'estero e intendono dichiararli in conformità della legge. La procedura di autoriciclaggio potrà essere attivata fino al 30 settembre 2015.Tuttavia, è bene precisare che la collaborazione "spontanea" non è un condono poiché quest'ultimo si riferisce esclusivamente all'obbligo di indicare nella dichiarazione dei redditi eventuali investimenti o attività finanziarie all'estero.
Per le dichiarazioni di capitali, specie nella compilazione del quadro RW, c'è comunque una sostanziale novità. Viene infatti innalzato a 15 mila euro (contro i precedenti 10 mila) il limite al di sotto del quale non vi è l'obbligo di indicazione nella dichiarazione dei redditi.
L'ARTICOLO 3 - L’articolo 3, invece, si riferisce al neo reato di autoriciclaggio rientrante nel nostro Ordinamento Penale. La pena prevista per chi utilizza, sostituisce o trasferisce in qualsiasi attività economica o finanziaria del denaro proveniente dall'estero, è quella di reclusione (dai 2 agli 8 anni). Esiste però la così detta "causa speciale" che prevede la non punibilità per chi impiega il denaro per il solo godimento personale e non per effettuare attività finanziarie e bancarie.