È ormai da parecchi mesi che sul sito del CNF è stato pubblicato il regolamento disciplinante la formazione continua degli avvocati e crediti formativi necessari, ma ancora adesso, vi è molta confusione a riguardo.

Il regolamento, entrato in vigore il 1° gennaio 2015, stabilisce che all’interno del concetto di formazione continua degli avvocati, vengano comprese tutte le attività di carattere formativo che permettano l’acquisizione di nuove competenze e conoscenze, svolte successivamente alla formazione iniziale. In più, all’obbligatorietà della formazione, si unisce anche il principio di libertà di scelta dell’avvocato di seguire gli eventi che siano il più coerenti possibili al proprio fabbisogno formativo.


Formazione Continua Avvocati: I Crediti da Acquisire

Durante il periodo di valutazione dell’obbligo formativo, della durata di 3 anni, i crediti formativi degli avvocati che si dovranno accumulare dovranno essere almeno 15 all’anno, per un totale di 60 crediti.
Ma non è tutto qui: dei 15 crediti formativi acquisiti dagli avvocati, 3 devono essere maturati nell’ambito di materie obbligatorie come l’ordinamento e previdenza forensi e deontologia ed etica professionale, per un totale di 9 crediti in 3 anni. Inoltre, il numero dei crediti formativi degli avvocati conseguiti attraverso FAD (Formazione a Distanza), non può superare il 40% del totale.


Esonero Formazione Continua Avvocati: I Casi

L’esonero dal processo di formazione continua degli avvocati può essere parziale o totale.

Totale per:

  • gli avvocati sospesi dall’esercizio professionale, ai sensi dell’articolo 20, comma 1 della legge professionale, per il periodo del loro mandato
  • gli avvocati dopo venticinque anni di iscrizione all’albo
  • gli avvocati dopo il compimento del sessantesimo anno di età
  • i componenti di organi con funzioni legislative;i componenti del Parlamento europeo
  • i docenti di ruolo e i ricercatori confermati delle università in materie giuridiche.

Parziale per:

  • Interruzione attività superiore a sei mesi o per trasferimento all’estero
  • Gravidanza, parto o congedi parentali
  • Gravi malattie o infortuni
  • Cause di forza maggiore.

L’iscritto all’albo dovrà in ogni caso presentare domanda al COA di appartenenza per richiedere l’esonero, indicando la causa e la durata dell’impedimento. L’esonero si applica esclusivamente alla durata dell’impedimento, comportando una riduzione dei crediti formativi da acquisire nel triennio. Verrà altresì valutata la possibilità di un esonero totale.

Per chi non ha la possibilità di seguire corsi formativi costosi, sarà possibile partecipare a degli eventi formativi gratuiti organizzati dai singoli Consigli dell’Ordine, al fine di consentire l’adempimento dell’obbligo di formazione continua a tutti gli avvocati.

Il mancato adempimento dell’obbligo di formazione continua da parte degli avvocati costituisce illecito disciplinare, la cui sanzione sarà commisurata alla gravità della violazione.


Per maggiori informazioni, visitare la sezione FAQ dedicata alla formazione continua sul sito del CNF.

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