Il D.L. n. 132/2014 è entrato in vigore il 13 settembre 2014 ma esso, non ancora divenuto legge, presenta già delle incongruenze sia tecniche che operative. Il provvedimento dovrebbe avere lo scopo di assegnare un ruolo chiave alla figura dell’avvocato, figura che ha subito pesantemente gli effetti della crisi. Le ultime due legislature hanno cercato di ridare lustro alla professione dell’avvocato, riconosciuto da secoli come esponente di spicco all’interno della società.

A causa dell’imponente mole di iscritti e della mutazione del sistema economico, gli avvocati, secondo rilevazioni statistiche alle dichiarazioni del 2012, hanno subito una diminuzione del loro reddito pari al 20% circa, risultando una delle classi professionali più sofferenti in quanto hanno registrato un sensibile calo del fatturato. Molti giovani avvocati, del Sud e in particolare donne, hanno addirittura preferito ritirarsi dalla professione.

D.L. n. 132/2014: cosa prevede e le novità

La Cassa Forense ha deliberato, nella seduta dell’11 settembre 2014, una serie di interventi che vanno dal ricalcolo della contribuzione per gli iscritti alla Cassa da meno di nove anni, alla richiesta di esonero dal versamento dei contributi minimi, che ogni iscritto può presentare se ricorrono determinate ipotesi.

Il D.L. n. 132/2014 cerca di creare occasioni di maggior lavoro per gli avvocati, coinvolgendoli negli arbitrati e nella negoziazione assistita, senza però toccare l’argomento “compensi”. Il nuovo D.L. n. 132/2014 opera una ridistribuzione delle competenze all'interno del comparto giuridico - economico e di privatizzazione di alcuni servizi, affidandoli ai professionisti, come ad esempio le separazioni consensuali, in cui si può fare a meno dell’intervento dei giudici.

Il nuovo D.L. n. 132/2014 non fa accenno al tipo di preparazione professionale specifica per rivestire questi nuovi ruoli. Ci si chiede quanto costi il divenire “mediatori” e il mantenimento della relativa qualifica, dato che la legge impone, per l’iscrizione e l’aggiornamento, la frequenza obbligatoria a corsi a pagamento.

Ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 132/2014, l’arbitro concorre, nel collegio, all’emanazione del lodo “rituale”, il quale produce gli stessi effetti della sentenza emanata dall’autorità giudiziaria.

D.L. n. 132/2014: qual è la situazione dei compensi degli avvocati?

Non è ben chiara la diminuzione degli importi dei compensi degli avvocati arbitri, nonché il divieto di applicazione del principio di solidarietà passiva, per rimborso spese e compensi degli avvocati arbitri.

Altro aspetto che intimorisce del D.L. n. 132/2014 è la previsione di una sanzione amministrativa pecuniaria, posta a carico degli avvocati e sancita dal comma IV dell’art. 6, dai € 5.000 ai € 50.000, nel caso in cui l’avvocato non trasmetta all’ufficiale di stato civile, entro 10 giorni dal raggiungimento dell’accordo, una sua copia autentica. Si evidenzia che tale sanzione fa fronte alla previsione, nella parte relativa alla disciplina di riforma sul pignoramento, di un compenso ulteriore posto a carico del creditore procedente, che vede quale beneficiario l’ufficiale giudiziario, di importo fino al 6 per cento del valore di assegnazione, o del ricavato della vendita, dei beni pignorati.

Inoltre, nel D.L. n. 132/2014 si rileva che in caso di estinzione o di chiusura anticipata “il compenso è posto a carico del creditore procedente ed è liquidato dal giudice dell’esecuzione nella stessa percentuale di cui al comma precedente calcolata sul valore dei beni pignorati o, se maggiore, sul valore del credito per cui si procede”. Quindi, quando il procedimento di negoziazione assistita rappresenta condizione di procedibilità della domanda, i compensi degli avvocati non sono dovuti dalla parte che si trova nelle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Questo implica che, qualora non ricorra la condizione di procedibilità e la parte si trova comunque in stato di bisogno che legittimerebbe l’intervento dello Stato, non si comprende a carico di chi vengono posto i compensi degli avvocati.

Nuove rimunerazioni per chi opera e nuovi oneri e benefici per chi agisce ma senza considerare equi compensi agli avvocati, per di più caricati di nuove responsabilità e adempimenti che aggravano la “burocraticità” procedimentale.

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