Con il decreto legislativo 83/2012, definito decreto “crescita” sono state inserite norme che agevolano le piccole e medie imprese. Norme che riguardano anche i finanziamenti alle imprese. Nello specifico l'articolo 32 ha portato molte modifiche in materia di interessi degli strumenti finanziari, con la possibilità di dedurre per cassa le spese dei titoli obbligazionari.

Con la circolare n. 29/E del 26 settembre l’Agenzia delle Entrate ha voluto fornire alcuni chiarimenti in merito alla normativa sui finanziamenti alle imprese. Soprattutto per quanto concerne le modalità di deduzione delle spese di emissione di cambiali finanziarie, obbligazioni e titoli similari.

Finanziamenti alle Imprese per facilitare i ricorsi al mercato dei capitali

Le nuove norme che riguardano i finanziamenti alle imprese sono state introdotte per facilitare i ricorsi di imprese piccole o medie al mercato dei capitali. In questo modo la normativa su finanziamenti alle imprese permette anche alle imprese non abilitate l'opportunità di emettere obbligazioni o ancora di chiamare a raccolta capitale di credito che non sia quello bancario o che sostituisca debiti pregressi.

Questo intervento normativo ha reso attivo il Dlgs 239/1996 nei riguardi degli interessi che derivano da cambiali finanziarie, obbligazioni e titoli simili che siano stati emessi da società per azioni (che abbiano però azioni non negoziate) a patto che questi siano mercanteggiati in mercati governati da regole precise o ancora in sistemi multilaterali di negoziazione degli Stati della UE o agli stati che hanno aderito all’Accordo sullo spazio economico europeo.


La normativa sui finanziamenti alle imprese è andata oltre con il successivo intervento normativo:
articolo 21, comma 1, del Dl 91/2014 che estende il regime del Dlgs 239/1996 alle obbligazioni, cambiali finanziarie e titoli simili non quotati che siano stati emessi da imprese con azioni non negoziate in mercati regolari oppure in sistemi multilaterali di negoziazione, a patto che siano detenuti soltanto presso investitori qualificati.

La norma sui finanziamenti alle imprese ha poi operato una modifica al regime di deducibilità degli interessi passivi sostenuti. Si applicano quindi le sole regole che siano state dettate dall'articolo 96 del Tiur. Nell'eventualità in cui i titoli non siano quotati, l'agevolazione viene applicata solo se i titoli siano detenuti da investitori qualificati.

Per aumentare i finanziamenti alle imprese dunque l'articolo 32, comma 13, del Dl 83/2012 cita che “le spese di emissione delle cambiali finanziarie, delle obbligazioni e dei titoli similari … sono deducibili nell’esercizio in cui sono sostenute indipendentemente dal criterio di imputazione al bilancio”. In sostanza si permette a quanti interessati di dedurre le spese secondo il principio di cassa.

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