La Deducibilità Fiscale dei Canoni di Leasing con la Legge di Stabilità 2014

Che cosa cambia per la deducibilità fiscale del leasing nella nuova legge di stabilità 2014? Cerchiamo di fare chiarezza sulle modifiche apportare dalla legge 147/2013.

Con la legge di stabilità 2014 infatti sono state apportate delle migliorie al regime fiscale dei canoni di leasing. In particolare la legge va ad intervenire sulla deducibilità fiscale del leasing per autoveicoli e in materia di leasing immobiliare.

Le novità in materia di leasing immobiliare

La novità consiste nell'introduzione di una nuova imposta di registro nel caso subentri un nuovo soggetto. Ecco i particolari.

Prima di questa legge la deducibilità fiscale dei leasing aveva periodi ben precisi. Per i beni mobili veniva applicata per i 2/3 del periodo di ammortamento. Mentre per quelli immobili il periodo era compreso tra gli 11 e i 18 mesi. Cosa cambia ora?

Da quest'anno per i beni mobili la deducibilità viene applicata per metà del periodo di ammortamento, come prevede il comma 162 della legge. Di conseguenza il pagamento dei canoni diventa un obbligo. Per quanto concerne il regime di deducibilità, viene stabilito in base al tipo di bene o al determinato settore d'impresa. Queste novità vanno applicate ai contratti sottoscritti dal 1 gennaio del 2014.

La deducibilità dei leasing per autoveicoli

La deducibilità dei leasing per autoveicoli, che sono necessari all’attività d’impresa, è stabilita per la metà del periodo di ammortamento. Per i veicoli invece non strumentali all'attività di impresa la deducibilità è quadriennale. La nuova legge inoltre abolisce l'Imposta provinciale di trascrizione che si pagava per il riscatto dei veicoli in leasing. Veniamo ora ai beni immobili.

Per questa categoria i canoni sono deducibili per interno per dodici mesi. Se invece il contratto è più breve, le quote dei canoni in eccesso saranno tassate nel corso del contratto ma poi dedotte dopo il termine.

La legge di stabilità 2014 e le modifiche alla cessione dei contratti

La legge di stabilità 2014 modifica anche la cessione dei contratti. Si tratta in particolare dei contratti di leasing immobiliare strumentale. In breve da quest'anno si pagherà un'imposta di registro proporzionale al 4% per quanto riguarda la cessione di contratti di locazione finanziaria (di immobili strumentali) a terzi, ovvero nuovi utilizzatori.

Attenzione, ciò vale anche per gli immobili non ancora costruiti. In questo caso l'aliquota va applicata a quanto stabilito per la cessione del contratto, a cui viene aggiunta la quota capitale complessiva dei canoni restanti e la quota per il riscatto dell'immobile. Tra tante modifiche, rimane invariata invece la determinazione dell’Irap, e rimane immutata la situazione dei soggetti a cui si applica l'Ias-Ifrs.

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